Navigazione aerea

Facciamo un piccolo excursus sugli atti normativi, previsti dall’art.1 del Cod. Nav. quali fonti del diritto aeronautico.
La norma in oggetto pone al primo posto di tale sistema di fonti lo stesso codice della navigazione, dal quale dunque dovrà partire la nostra escursione.
Approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, il codice della navigazione ha fornito una disciplina a livello nazionale della materia della navigazione marittima, interna e aerea.
Tale disciplina ha avuto una crescente evoluzione anche a livello internazionale nel settore del trasporto aereo in primis, facendo avvertire l’esigenza di una sua riforma a livello nazionale.
Il processo di revisione del codice della navigazione ha portato il legislatore italiano ad adottare il d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96, entrato in vigore il 21 ottobre 2005, successivamente modificato dal d.lgs. 15 marzo 2006 n.151, il quale ha apportato correzioni e integrazioni sempre relativamente alla parte aerea, adeguando la normativa nazionale, l’evoluzione tecnica e lo sviluppo della normativa internazionale e comunitaria, prendendo provvedimenti sulla parte organizzativa della navigazione aerea.
La normativa ha sostanzialmente modificato le misure comunitarie per l’istruzione del cielo unico europeo, grazie alla quale l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha assunto funzioni di autorità di vigilanza e coordinamento dell’attività svolta dall’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV) che opera come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana nella gestione del traffico aereo (Artt. 687 e 691-bis). Tale riforma ha introdotto un adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale della disciplina dei servizi aerei, dei contratti di trasporto, in merito anche a responsabilità del vettore e dell’esercente, la quale tende ad innovare la regolamentazione relativa agli aeroporti, ai vincoli, alle funzioni di polizia e vigilanza degli stessi, particolarmente alla tutela dei diritti del passeggero, caratterizzando le evoluzioni normative in ambito comunitario ed internazionale.

Detto ciò, ha imposto una maggiore trasparenza nei rapporti tra vettore e passeggero, obbligando di informare adeguatamente il passeggero nel caso in cui il servizio di trasporto aereo venga eseguito da un vettore diverso da quello indicato nel biglietto, ancor prima dell’emissione del biglietto stesso (Art.943cod.nav.).
La Repubblica Italiana non può in alcun modo, sottrarsi all’obbligo di adattare la sua legislazione nazionale a quanto previsto nel Trattato.

La primauté sul diritto degli Stati membri non ammettono l’applicazione di norme interne contrastanti che non hanno alcuna efficacia nell’ambito comunitario, che diventano pertanto prive di efficacia.

Codice della Navigazione aerea parte seconda

943. Obblighi d’informazione Pagine 43,44
Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n . 2027/97 del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n . 889/2002 del 13 maggio 2002, sono vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.

Codice della Navigazione
Codice della navigazione dlgs_96_2005

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