Finalmente un po’ di chiarezza. Se volete partire in sicurezza, è disponibile l’ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 relativa all’obbligo di presentazione all’atto dell’imbarco, di una delle certificazioni verdi COVID-19 per chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, il quale, visti i DPCM che vanno da Febbraio 2020 fino ai giorni nostri…
Decreta:
Art. 1
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento
- E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
- Non vi e’ obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonché’ le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività’ sportiva.
- E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art.2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico».
- Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
- Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità’, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità’, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
- L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.
Per chi volesse saperne di piu sono disponibili in questo articolo tutti i riferimenti necessari
Documenti di riferimento