Certificazioni verdi

Finalmente un po’ di chiarezza. Se volete partire in sicurezza, è disponibile l’ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 relativa all’obbligo di presentazione all’atto dell’imbarco, di una delle certificazioni verdi COVID-19 per chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, il quale, visti i DPCM che vanno da Febbraio 2020 fino ai giorni nostri…

Decreta:

Art. 1

Dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  e  misure   di distanziamento

  • E’ fatto obbligo  sull’intero  territorio  nazionale  di  avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
  • Non vi e’ obbligo di indossare  il  dispositivo  di  protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche  dei  luoghi  o per le circostanze di  fatto,  sia  garantito  in  modo  continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono  fatti  salvi,  in  ogni caso, i protocolli e le linee guida  anti-contagio  previsti  per  le attività’ economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo  di  protezione delle vie respiratorie:
  • a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
  • b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonché’ le persone che devono  comunicare  con  un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • c) i soggetti che stanno svolgendo attività’ sportiva.
  • E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private  in presenza di persone non conviventi.
  • E’  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all’art.2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento della   protezione   civile,   di   seguito   denominato    «Comitato tecnico-scientifico».
  • Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  sul  distanziamento  interpersonale  sono   comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati  dal Comitato tecnico-scientifico.
  • Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o  da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere  indossate anche mascherine di comunità’, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a fornire una protezione adeguata e tali  da  garantire,  al  contempo, comfort e respirabilità’, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
  • L’uso del dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal  contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

Per chi volesse saperne di piu sono disponibili in questo articolo tutti i riferimenti necessari

Documenti di riferimento

Di Admin

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